Indennizzi per danni da vaccino Covid: come richiederli e a chi spetteranno?

By Redazione

Con l’ultimo Decreto Sostegni il governo ha stanziato 150 milioni di euro da erogare come indennizzo a quanti hanno subìto danni dalla vaccinazione.

A breve, le modalità del monitoraggio delle rischieste ed i controlli saranno regolate con un Decreto dei Ministeri della Salute e dell’Economia.

E’ previsto infatti dalla legge il riconoscimento di un indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, causate da vaccinazioni obbligatorie

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L’indennizzo verrà dunque corrisposto a quanti avrebbero dovuto astenersi dalla vaccinazione poiché esentati, e che essendovisi ugualmente sottoposti hanno riportato danni irreversibili conseguenti alla vaccinazione stessa.

L’indennizzo sarà corrisposto mediante un assegno, il cui ammontare verrà calcolato in base ad una Tabella (la B) allegata alla Legge 29 aprile 1976, n.177.

Come presentare la domanda?

La domanda di indennizzo, come specificato da Il Sole 24 Ore, va presentata all’Azienda Sanitaria di residenza. L’Azienda svolgerà dunque l’istruttoria mediante la verifica di tutta la documentazione presentata in cui viene comprovato il danno, e verificherà che siano soddisfatti tutti i requisiti di legge.

Dopodiché, l’Azienda provvederà a inoltrare copia del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera territoriale, che convocherà il soggetto interessato ai fini di esprimere un giudizio circa il nesso causale tra i danni riportati e l’avvenuta vaccinazione.

La presentazione della domanda è però soggetta a termine: tre anni.

Se il soggetto vaccinato è deceduto a seguito della somministrazione, sono i familiari (coniuge, figli, fratelli e sorelle -minorenni e maggiorenni- genitori) a poter presentare l’istanza.

Le formule con cui possono essere richiesti gli assegni sono due:

Formula una tantum: consistente nella erogazione di 77.568,53 euro in un’unica soluzione.

Indennizzo reversibile: consistente nell’erogazione mensile della somma sopra citata diluita in 15 anni. In questo secondo caso, il tempo di per presentare l’istanza è prorogato a 10 anni.

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