La lavatrice che si ferma a metà centrifuga, il frigorifero che smette di raffreddare, e subito la vecchia domanda: conviene chiamare un tecnico o comprarne una nuova? Dal 22 ottobre 2026 questa scelta avrà regole diverse. Entra in vigore il decreto legislativo 176/2026, che recepisce in Italia la direttiva europea sul diritto alla riparazione. Due le novità che toccano le nostre case: per alcuni prodotti il fabbricante dovrà ripararli su richiesta anche fuori garanzia, e chi, in garanzia, sceglie la riparazione al posto della sostituzione si vedrà allungare la tutela di dodici mesi.
Quali elettrodomestici rientrano nelle nuove regole
Le nuove regole non valgono per qualsiasi oggetto con una spina. Si applicano a un elenco preciso di prodotti, quelli per cui l’Unione europea ha già fissato requisiti di riparabilità. Tra gli apparecchi di casa ci sono lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici e aspirapolvere. L’elenco comprende anche display elettronici e televisori, smartphone, tablet e telefoni cordless, insieme ad altre categorie più tecniche, come alcuni apparecchi che contengono batterie.

Il punto da capire è che l’obbligo del fabbricante si muove dentro i confini di quelle specifiche europee. Contano tre cose insieme: il tipo di prodotto, il componente che si è rotto e il periodo per cui i ricambi devono restare disponibili, periodo che cambia da una categoria all’altra. Non esiste quindi una durata unica valida per tutti gli apparecchi, e il fatto che un oggetto sia elettrico non lo fa rientrare in automatico nella disciplina.
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Prima di muoversi, quindi, conviene verificare che il proprio elettrodomestico rientri tra le categorie coperte. L’informazione si trova nelle schede tecniche dei prodotti e sui portali istituzionali europei, dove sono raccolti i regolamenti di riparabilità per ciascuna famiglia di apparecchi. È il primo controllo da fare.
Fuori garanzia, cosa possiamo chiedere al produttore
Per i beni che rientrano nell’elenco, anche quando la garanzia è finita, possiamo rivolgerci direttamente al fabbricante e chiedere la riparazione. Il produttore può eseguirla lui o affidarla a un’officina terza, ma deve farsene carico. L’intervento va fatto gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole, ed entro un tempo ragionevole. L’obbligo cade solo quando la riparazione è impossibile, per esempio perché il pezzo non esiste più.
Attenzione a non leggerlo come una promessa di riparazioni sempre gratis o di tempi fissati al giorno: la legge parla di condizioni ragionevoli, non di una tariffa azzerata per tutti. Insieme all’obbligo arrivano però più trasparenza e meno trappole. I prezzi indicativi degli interventi devono essere resi noti, e sono vietati gli ostacoli ingiustificati, contrattuali, hardware o software, pensati per rendere difficile o antieconomica la riparazione. Anche i ricambi vanno offerti a prezzi che non scoraggino l’intervento.
Durante la riparazione, poi, in certi casi è prevista la possibilità di un apparecchio sostitutivo, ma è una facoltà legata alle singole condizioni, non un diritto garantito ogni volta.
In garanzia, la riparazione aggiunge dodici mesi di tutela
Qui è importante fare una distinzione, quella tra venditore e produttore. Per un difetto di conformità, cioè un guasto coperto dalla garanzia legale, il nostro interlocutore resta il venditore, il negozio o il sito dove abbiamo comprato l’apparecchio. A lui ci rivolgiamo, come prima.

La novità riguarda cosa succede quando, per rimettere a posto il prodotto, si sceglie la riparazione invece della sostituzione. In quel caso il periodo di responsabilità del venditore si estende di dodici mesi, una sola volta. Prima di procedere, il venditore deve informarci della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e di questa estensione della tutela. Restano validi i soliti limiti: se la riparazione è impossibile, o se costa in modo sproporzionato rispetto alla sostituzione, il discorso cambia.
Una precisazione da tenere a mente, per evitare delusioni. Queste modifiche si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026, come stabilisce l’articolo 3 del decreto. In pratica, una riparazione a pagamento fatta su un elettrodomestico comprato anni fa non fa scattare da sola i dodici mesi aggiuntivi: l’estensione vale per gli acquisti recenti e per la garanzia legale, non per ogni intervento su un apparecchio vecchio.
Preventivo, diagnosi e trasporto: cosa controllare prima di accettare
Tra gli strumenti nuovi c’è il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. È un foglio standard, uguale in tutta l’Unione, che il riparatore può consegnarci: usarlo, però, è una sua facoltà, non un obbligo. Il modulo è gratuito. Diverso il caso della diagnosi, cioè del lavoro necessario per capire cosa si è rotto: quella può avere un costo, che va comunicato prima.
Sono presenti come informazioni il prezzo, oppure il metodo di calcolo con un tetto massimo, i tempi dell’intervento, le condizioni dell’eventuale apparecchio sostitutivo e gli altri servizi accessori. Le condizioni indicate restano valide per trenta giorni, a meno che le parti concordino un termine più lungo. Avere questo quadro davanti permette di confrontare più officine e di decidere con calma, senza accettare al buio.
Qualche accortezza pratica, prima di dire sì: teniamo da parte la prova d’acquisto, il modello esatto dell’apparecchio e tutti i documenti dell’intervento, perché serviranno se qualcosa andrà storto. E chiariamo in anticipo le voci che spesso sfuggono al preventivo: chi si occupa del trasporto di un elettrodomestico pesante, se è previsto il ritiro a domicilio e se la reinstallazione è compresa.