Graduatorie A.T.A. 24 mesi
Dei concorsi per il personale scolastico vi abbiamo già parlato. Ora vorremmo chiarire alcuni aspetti che riguardano il personale A.T.A. precario. Le graduatorie A.T.A. (Ausiliari Tecnici Amministrativi) 24 mesi si sono state aperte il 27 aprile e rimarranno ancora accessibili fino al 18 maggio. Dopo detta data non sarà più possibile presentare una nuova domanda di inserimento o di aggiornamento.
Per compilare la domanda è necessario accedere su Polis Istanze online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il portale, oltre all’invio delle istanze, consente di accedere a diversi servizi telematici, quali ad esempio la visualizzazione del punteggio nelle graduatorie del personale A.T.A. o docente. Tra i servizi disponibili c’è anche la visualizzazione di tutte le convocazioni ricevute per le supplenze ai docenti.
Prima di procedere con l’iscrizione su istanze online è necessario munirsi di un documento di riconoscimento valido e del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria, perché durante la compilazione del modulo informatizzato, vengono infatti richiesti dei dati desumibili da questa documentazione.
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Tuttavia, i supplenti inseriti nelle graduatorie di terza fascia potranno presentare domanda solo se hanno maturato i 24 mesi di servizio richiesti e la domanda sarà valida “pena l’esclusione” solo nella provincia dove hanno prestato servizio. Ve lo raccontiamo.
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Cambiare provincia per avvicinarsi ai propri affetti
I requisiti non lasciano spazio a dubbi: non è possibile cambiare provincia. Il personale A.T.A. di terza fascia dovrà inoltrare la domanda solo nella provincia dove ha esercitato. Il cambio di provincia sarà possibile solo dopo che sarà stata aggiornata la terza fascia nel 2024. Pertanto, fino al 2025 non ci si potrà iscrivere nelle graduatorie di prima fascia.
Le regole del Ministero per non perdere la qualifica di “personale A.T.A.” sono queste:
a) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
I 24 mesi di servizio richiesti, come si conteggiano
Prima vi abbiamo detto che i candidati supplenti devono avere maturato almeno 24 mesi di anzianità. Cosa si intende esattamente? Sono mesi solari? Vi raccontiamo cosa intende il Ministero.
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Le frazioni di mese si sommano e si calcolano considerando un mese ogni trenta giorni; l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) si calcola anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) si calcola unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
d) il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.